IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Rilevato  che  l'imputato  ha  avanzato richiesta di applicazione
  della  pena  concordata  ex  art. 224 decreto legislativo n. 58 del
  1998 e n. 444 c.p.p.;
    Considerato  che  trattasi  di  reato punito con pena edittale di
  entita'  tale  da  astrattamente  consentire l'accesso al richiesto
  rito alternativo;
    Rilevato che l'art. 446 c.p.p., come riformulato con legge n. 479
  del  1999,  entrata  in  vigore  il  2  gennaio 2000, consente, nei
  procedimenti   che   transitino   per   l'udienza   preliminare  la
  formulazione  della richiesta di applicazione della pena concordata
  fino  alla  presentazione  delle conclusioni di cui agli artt. 421,
  comma  3,  e  422,  comma  3,  mentre nella pregressa formulazione,
  vigente  sino  al  1o  gennaio  2000,  cio' era possibile fino alla
  dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
    Rilevato  altresi'  che  la normativa transitoria di cui all'art.
  224 decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotta ad evidenti fini
  deflattivi   del  carico  dibattimentale  in  conformita'  con  gli
  obiettivi perseguiti dalla riforma,amplia la facolta' di accesso al
  rito  alternativo  di  cui  all'art  444  c.p.p.,  limitatamente ai
  "giudizi"  di  primo  grado in corso alla data del 2 giugno 1999 di
  efficacia dello stesso decreto legislativo n. 51 del 1998;
    Considerato  che  nel presente processo il decreto che dispone il
  giudizio  e'  stato  emesso il 22 settembre 1999, per cui alla data
  del  2  giugno  1999,  il giudizio di primo grado non era ancora in
  corso  e  che  pertanto,  la  richiesta avanzata sarebbe allo stato
  inammissibile.

                            O s s e r v a

    L'imputato  e'  stato  rinviato  a  giudizio il 22 settembre 1999
  nella vigenza della pregressa formulazione dell'art. 446 c.p.p. che
  consentiva  la  richiesta  di applicazione della pena concordata ex
  art.   444   c.p.p.   sino   alla  dichiarazione  di  apertura  del
  dibattimento   di   primo  grado  e  dunque  essendo  ancora  nella
  titolarita' e nella pienezza di tale diritto.
    Il 2 gennaio 2000, con l'entrata in vigore della legge n. 479 del
  1999,  detto  diritto e' venuto meno, con conseguente vanificazione
  della  eventuale  scelta  difensiva, operata dall'imputato e fino a
  quel momento consentitagli dalla legge, di attendere ad esercitarlo
  sino   all'apertura  del  dibattimento  di  primo  grado,  con  una
  compressione  ex  post dell'intervallo temporale di vigenza, che si
  e' risolta in una imprevedibile soppressione del diritto non ancora
  esrcitato, divenuto non piu esercitabile.
    Ne'  puo'  trovare  applicazione  la normativa transitoria di cui
  all'art.  224  del  decreto legislativo n. 51 del 1998, che, con un
  orientamento  di  segno  opposto  a  quello  suddetto,  addirittura
  rimette  in termini le parti per la formulazione della richiesta ex
  art.  444  c.p.p.,  persino  nei giudizi giunti ben oltre la soglia
  dell'apertura  del  dibattimento,  purche'  pendenti in primo grado
  alla  data  di  efficacia  del citato decreto legislativo, salva la
  necessaria   formulazione   della   richiesta  alla  prima  udienza
  successiva a detta data.
    Ed invero non puo' all'evidenza ritenersi sussistere pendenza del
  "giudizio"  prima  della  emissione  del  decreto  che  lo dispone,
  provvedimento  intervenuto  solo il 22 settembre 1999, per cui alla
  data  del  2  giugno  1999,  il  presente  giudizio  non era ancora
  pendente.
    Donde   la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del decreto
  legislativo  n. 51  del  1998  in relazione agli artt. 3 e 24 della
  Costituzione.   In   primo   luogo  per  l'evidente  ingiustificata
  disparita'  di  trattamento  di  situazioni  processuali  del tutto
  corrispondenti.
    Ed   invero  il  legislatore  non  ha  razionalmente  distinto  e
  diversamente   disciplinato   situazioni   processuali  diverse  in
  considerazione  di  esigenze  in qualche modo connesse al processo,
  ma,  con  la  previsione del 2 giugno 1999 quale dato temporale cui
  rapportarsi  per  verificare  la  pendenza  o  meno del giudizio in
  funzione  della  possibilita'  di  accesso  al rito alternativo, ha
  operato,  sulla  mera  base  di  un elemento temporale esterno, una
  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  processi pendenti
  nella   fase   del   giudizio.   Anzi   detta   disparita'  risulta
  ulteriolmente  ingiustificata qualora si considera che la richiesta
  di applicazione della pena concordata finisce per essere consentita
  (dopo  che  il  diritto  si era in precedenza esaurito) in processi
  pervenuti   ad   inoltrata  fase  del  dibattimento  con  integrale
  acquisizione del materiale probatorio e conseguente possibilita' di
  scelta  per l'imputato dell'alternativa piu' conveniente sulla base
  delle  risultanze processuali, ed interdetta invece in dibattimenti
  ancora  da  aprire, con riferimento ai quali sino al 2 gennaio 2000
  in  capo  all'imputato  ed  al  pubblico  ministero  era ancora non
  consumato il diritto di avanzare richiesta ex art. 444 c.p.p.
    In  particolare,  quanto  a  quest'ultimo  profilo - sopravvenuta
  soppressione  del  diritto  di richiedere l'applicazione della pena
  concordata  prima  del compiersi dell'intervallo processuale di sua
  vigenza  -  si  profila  anche  la  violazione  dell'art.  24 della
  Costituzione,    venendo   ad   essere   improvvisamente   preclusa
  all'imputato  una  scelta  difensiva  (comportante  una consistente
  riduzione  di  pena)  che  in  precedenza gli era riconosciuta, con
  facolta'  di decidere non solo se attivarla ma anche in quale fase,
  posto  che, non determinatosi in tal senso all'udienza preliminare,
  ne  conserva  facolta'  sino all'apertura del dibattimento di primo
  grado.
    Quanto  sopra  e'  evidente frutto di una smagliatura legislativa
  conseguente  al  fatto che la norma transitoria di cui all'art. 224
  del  decreto  legislativo  n. 51  del 1998 e' entrata in vigore, al
  pari  di  altre  norme  dello  stesso decreto sulla istituzione del
  giudice  unico  di  primo  grado,  in data 2 giugno 1999, mentre la
  normativa  sul  procedimento innanzi al giudice unico e' entrata in
  vigore  il  successivo  2 gennaio 2000, in assenza della necessaria
  riformulazione  del  disposto dell'art. 224 del decreto legislativo
  n. 51  del 1998 e comunque di una normativa transitoria che tenesse
  in  debito  conto quanto verificatosi, opportunamente disciplinando
  il vuoto creatosi con riferimento al periodo dal 2 giugno 1999 al 2
  gennaio 2000.
    Ne  consegue  che appare rilevante e non manifestamente infondata
  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  224 del
  decreto legislativo n. 51 del 1998, per violazione del principio di
  uguaglianza  previsto  dall'art. 3 della Costituzione e del diritto
  di  difesa  completato dall'art. 24 della Costituzione, nella parte
  in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati
  successivamente  alla  data  di  efficacia  del decreto legislativo
  n. 51  del 1998 e sino all'entrata in vigore della legge n. 479 del
  1999,   sia   consentito  all'imputato  di  avanzare  richiesta  di
  applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.